L'art. 34 del DPR 380/2001 è inapplicabile all'ampliamento mero di un'opera preesistente se quest'ultimo non sia stato effettuato a seguito del rilascio del titolo abilitativo ed in difformità parziale da esso e si risolva in un autonomo intervento edilizio sine titulo, rientrandosi in tal caso nella variante essenziale di cui al precedente art. 32 ove si verta in un'ipotesi di un nuovo fatto costruttivo, incompatibile col disegno del progetto originario e che interrompa il rapporto di continuità con il titolo originario.
Qualora l'edificazione di un soppalco determini una modifica della superficie utile dell'appartamento con conseguente aggravio del carico urbanistico, il soppalco è da qualificarsi come ristrutturazione edilizia, da ritenersi abusiva in assenza di permesso di costruire.
Le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio.
I reati di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. B), (capo a), art. 93, comma 1 e art. 95 (capo b), artt. 94, commi 1 e 4, art. 95 (capo c), art. 64, comma 2 e art. 71 (capo d), art. 61, comma 3 e art. 71 (capo e), artt. 65 e 72 (capo f) hanno natura permanente e il termine di prescrizione decorre, conseguentemente, dalla cessazione della permanenza, la quale, a sua volta, deve essere collocata o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi.
In tema di reati edilizi, deve ritenersi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorchè accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni.
L'espressione "organismo edilizio" di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 indica sia una sola unità immobiliare sia una pluralità di porzioni volumetriche facenti parte del medesimo edificio: la difformità totale può riconnettersi sia alla costruzione di un corpo autonomo sia all'effettuazione di modificazioni con un intervento incidente sull'assetto del territorio attraverso l'aumento del cd. carico urbanistico.
La difformità totale dal titolo edilizio può riconnettersi sia alla costruzione di un corpo autonomo sia all'effettuazione di modificazioni con un intervento incidente sull'assetto del territorio attraverso l'aumento del cd. carico urbanistico.
Ai fini della qualificazione di un intervento in difformità totale dal permesso di costruire ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l'espressione "organismo edilizio" indica sia una sola unità immobiliare sia una pluralità di porzioni volumetriche facenti parte del medesimo edificio; la difformità totale può riconnettersi sia alla costruzione di un corpo autonomo sia all'effettuazione di modificazioni con un intervento incidente sull'assetto del territorio attraverso l'aumento del cd. carico urbanistico.
L'accertata abusività (anche in via giudiziale) dei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale non può che comportare la decadenza dell'autorizzazione commerciale, senza che residui spazio a valutazioni di interessi o al disimpegno di attività discrezionale, imponendosi in via successiva al Comune di utilizzare il generale potere di annullamento dell'atto autorizzativo già rilasciato.
Le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) integrano il reato di falsità ideologica ex art. 481 c.p., in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio.
In caso di opere abusive realizzate su terreno appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, l'unico interesse tutelabile da parte dei realizzatori degli abusi è quello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di non vedersi addebitate le spese della demolizione.
L'installazione di impianti radioelettrici non può prescindere dal possesso, tra gli altri, del requisito di «conformità edilizia-urbanistica», legittimando l'Amministrazione, che ne abbia accertato l'inesistenza, ad applicare il regime sanzionatorio ex d.p.r. 380/2001.
Le tende, che isolatamente considerate, sarebbero elementi privi di carico urbanistico, se inserite in nel contesto di un manufatto in muratura abusivo, partecipano del regime giuridico di abusività al medesimo riservato.
I reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente e di interventi abusivi in zona a rischio sismico hanno natura permanente e la loro realizzazione può essere attuata con condotte attive ed omissive, trattandosi non già di concorso apparente di norme ma, semmai, di concorso formale di reati.
Le opere edilizie abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico si considerano eseguite in totale difformità dalla concessione e, anche ove costituenti pertinenze o volumi tecnici, non sono suscettibili di autorizzazione in luogo della concessione.
Il cambiamento di destinazione d'uso da un bene precedentemente autorizzato a locale agricolo adibito alla coltivazione dei funghi, in quanto tale interrato e, dunque, privo di volumetria calcolabile, a locale commerciale, sviluppa necessariamente nuova superficie utile e cubatura, determinando già solo per tale motivo la qualificazione dell'abuso come rientrante nel punto n. 1 della tabella allegata alla L. 47/1985.
Con specifico riferimento alla modifica della destinazione d'uso può dirsi, sempre in linea generale, che la consumazione del reato urbanistico cessa, nel caso in cui non sia attuata mediante l'esecuzione di opere, con il completamento funzionale dell'intervento, quando, cioè, l'immobile è pienamente utilizzabile secondo a nuova destinazione attribuitagli.
La funzione di dirigente dell'area tecnica comunale che ha rilasciato un permesso di costruire illegittimo non implica, in assenza di elementi di fatto indizianti un concorso consapevole, o quantomeno colposo, nella condotta, una responsabilità omissiva nella realizzazione di opere illegittime, in quanto il dirigente non è previsto tra i soggetti attivi del reato proprio indicati dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29.
Le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia integrano il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 c.p.), in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio.
Il concetto di difformità parziale rispetto al permesso di costruire si riferisce ad ipotesi tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza.